Responsabile SAFEGUARDING:
Stefano Gualdi

Contatti a cui inoltrare le segnalazioni in forma RISERVATA sono i seguenti:

Piazza IV Novembre n.17 – 42049 S.Ilario d’Enza
S.BV@pec.basketvolley.it
presidente@basketvolley.it

SBV MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO (MOG)

La A.S.D. S.Ilario BasketVolley avente sede legale a Sant’Ilario d’Enza è una ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA che, ai sensi dell’art 7 del D.Lgs 36 del 2021 e ss. int. e mod.  ha per oggetto:

  • l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive con specifico riferimento alle seguenti discipline: Pallavolo – Pallacanestro;
  • la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica nelle suindicate discipline;
  • la gestione di impianti sportivi e di strutture di rilevante interesse collettivo e sociale date in concessione da Enti pubblici e privati;
  • le attività a queste secondarie e strumentali e qualsiasi attività idonea a diffondere, sviluppare, promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva come indicato nello Statuto.

La A.S.D. S.Ilario BasketVolley (di qui in poi denominata per brevità “Associazione”) intende ottemperare agli obblighi di cui all’art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021 predisponendo ed adottando il prescritto Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva ( di qui in poi denominato, per brevità “Modello di prevenzione”) con l’osservanza delle direttive contenute nelle Linee Guida in materia adottate dal Centro Sportivo Italiano APS nel mese di luglio 2023 e dei principi fondamentali individuati dall’OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CONI PER LE POLITICHE DI SAFEGUARDING in materia di PREVENZIONE E  CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE approvato in data 25 luglio 2023. In particolare, viene preso come principale modello quello proposto dal Centro Sportivo Italiano.

ORGANI E CARATTERISTICHE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

 

ORGANI DI GOVERNO

L’Associazione ha un organo di amministrazione consistente in un Consiglio direttivo, eletto ogni 3 anni dall’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente pro tempore.

Di seguito sono sintetizzate le competenze del Consiglio direttivo e degli organi ed organismi sociali, con espresso rimando allo Statuto dell’Associazione, da intendersi parte integrante del presente Modello:

Presidente assemblea dei soci 1
Presidente/legale rappresentante 4, 5, 6, 14, 15, 17
Assemblea dei soci 2
Consiglio direttivo 3, 7, 10, 11, 12, 13, 16
Segretario
Amministratore 7

DESCRIZIONE COMPETENZE SINTETIZZATE IN GRIGLIA

  1. Presiede l’Assemblea dei soci.
  2. E’ investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
  3. Gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dall’atto costitutivo riservate in modo tassativo all’Assemblea dei soci o al Consiglio direttivo.
  4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
  5. Inoltre, l’Amministratore Unico sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale della Società fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dallo Statuto.
  6. Provvede alla stipula dei contratti con gli istruttori, collaboratori sportivi, partners, fornitori etc.
  7. Supervisiona la gestione della tesoreria dell’Associazione (pagamenti e incassi).
  8. Gestisce il personale.
  9. Coordina i volontari.
  10. Supervisiona la selezione del personale e dei volontari.
  11. Seleziona i tecnici/allenatori.
  12. Autorizza le spese per la gestione dell’Associazione.
  13. Predispone i bilanci o rendiconti consuntivi per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea dei soci (o da parte dell’organo statutariamente previsto).
  14. Provvede alle relazioni con gli stakeholders.
  15. Presiede e convoca il Consiglio direttivo.
  16. Definisce la programmazione delle attività sociali.
  17. Si occupa delle relazioni con le amministrazioni locali.

 

CARATTERISTICHE

N. Tesserati* 286
di cui: minorenni 205
N. Atleti * 286
di cui: minorenni 205
N. Collaboratori*
Utilizzo impianti sportivi SI
Utilizzo spogliatoi SI
Utilizzo di docce SI
Trattamenti sanitari e/o fisioterapici NO
Organizzazione di trasferte/manifestazioni con pernotto  SI
Organizzazione di Centri Estivi SI (camp di alta specializzazione di Basket)

*stagione sportiva 2023/2024

  • 20 ISTRUTTORI/ALLENATORI/DIRIGENTI DI CUI:

A CONTATTO DIRETTO E CONTINUATIVO CON I MINORI: N.20

SENZA CONTATTO DIRETTO E CONTINUATIVO CON I MINORI: N.5

  • 4 SEGRETARIE:

SENZA CONTATTO DIRETTO E CONTINUATIVO CON I MINORI

PRINCIPALI DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

 

  • COLLABORATORI: tutte le persone che operano nell’ambito della DENOMINAZIONE SOCIALE sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di dirigenza, dipendenza, consulenza, collaborazione anche sportiva dilettantistica ed amministrativo gestionale ex D.lgs 36 del 2021, volontariato;
  • FORNITORI: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano all’Associazione servizi o prestazioni;
  • DESTINATARI/ESPONENTI: TUTTE le persone che a qualsiasi titolo: collaboratori, membri di organi sociali, fornitori, tesserati, atleti e loro genitori/tutori se minorenni, ecc. operano all’interno della DENOMINAZIONE SOCIALE ovvero interagiscono con essa
  • LINEE GUIDA: le Linee guida redatte dalle Federazioni e dagli EPS a cui la società è affiliata, ai sensi del Decreto legislativo 39/2021 Art. 16;
  • MODELLO: Complesso di principi e di Protocolli comportamentali finalizzato a prevenire il rischio della commissione di abusi, violenze e discriminazioni all’interno dell’Associazione (in breve: Modello di prevenzione);
  • ORGANI: gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, gli eventuali organi di controllo;
  • A.: qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto;

 

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA (MOG)

  1. La normativa di riferimento

Sulla base del Decreto legislativo 39/2021 Art. 16, in conformità con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, nonché con i Principi Fondamentali proposti dall’osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, le Federazioni  e gli EPS hanno definito le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta, da parte dei sodalizi affiliati, allo scopo di favorire la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

L’obiettivo è garantire il rispetto del diritto della persona alla pratica sportiva tutelandola contro ogni forma di maltrattamento, violenza, discriminazione e/o abuso affinché sia salvaguardato il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale, tramite la realizzazione e l’adozione di orientamenti e regolamentazioni utili per l’attuazione di interventi e metodologie a livello procedurale, con il fine specifico di garantire che tutte le organizzazioni sportive rispondano efficacemente all’esigenza di tutelare tutti i soggetti coinvolti nella pratica sportiva.

  1. Adozione del Modello di prevenzione

Con l’adozione del presente Modello di prevenzione, l’Associazione intende dotarsi di un nucleo essenziale di principi, protocolli e procedure che – ad eventuale integrazione degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti (MOGC ai sensi del Dpr 231 del 2001) – risponda alle finalità e alle prescrizioni di cui all’art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento previste nel presente Modello e negli annessi codici di condotta (da considerarsi parte integrante del presente Modello) nell’esercizio delle loro funzioni e/o dei loro incarichi.  In particolare, esso include:

  • la “Child Safeguarding Policy”;
  • il codice di condotta sulle materie indicate dall’Art. 16 del Decreto legislativo 39/2021;
  • altra documentazione utile.

Tutti i destinatari del presente documento devono attenervisi, nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali, tenuto conto che tali principi contribuiscono al regolare svolgimento dell’attività associativa, salvaguardarne il buon nome presso gli stakeholders e le comunità di riferimento.

L’adozione del Modello di prevenzione e le eventuali successive modifiche o integrazioni, sono deliberate dall’assemblea ordinaria dei soci.

 

  1. Diffusione, Comunicazione e Formazione

L’Associazione provvede ad informare i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello, attraverso la pubblicazione sul proprio sito Web (basketvolley.it) citandola in tutti i contratti di lavoro, dipendente, autonomo e subordinato, di volontariato, nei mandati e nelle procure, nei contratti di fornitura, nei modelli di iscrizione all’associazione. La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti ed operanti nella Società e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l’efficacia e la corretta funzionalità dello stesso. Tutti i destinatari ad ogni livello, devono essere quindi consapevoli delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria per dirigenti, dipendenti, collaboratori e volontari ed il controllo sull’effettività della formazione e sui contenuti del programma è demandato al Responsabile di cui al successivo art. 4, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un’appropriata diffusione, di un’adeguata cultura dei controlli interni e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni interne.

Ai destinatari verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Modello ed al Codice di condotta, di cui sarà contestualmente consegnata copia, e la stessa procedura dovrà essere seguita in caso di eventuali modifiche e aggiornamenti del Modello.

  1. Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione nomina Gualdi Stefano, il “Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione” (di seguito, per brevità indicato Responsabile) che rimane in carica per la durata di 3 ANNI ed è rieleggibile.

Il Responsabile è eletto tra i cittadini, anche non soci, aventi i seguenti requisiti:

  • età non inferiore a 18 anni;
  • cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D.Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile;
  • possesso diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’Università o di titoli di studio superiori.

Al Responsabile è anche affidato il potere di proporre all’Assemblea dei Soci modifiche volte ad implementare l’efficacia del Modello stesso.

Egli svolge, altresì, il ruolo di Garante dell’applicazione del Codice di condotta al fine di assicurare la corretta osservanza ed applicazione dei principi contenuti nel Codice, quale parte integrante del presente Modello.

  1. Rapporti tra destinatari e Responsabile

Il Responsabile riferisce, periodicamente o all’occorrenza, al Consiglio Direttivo in ordine all’effettiva attuazione del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio che si siano eventualmente palesate.

I destinatari sono tenuti a informare e comunicare al Responsabile ogni dato rilevante ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti di prevenzione e controllo.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, al Responsabile per i chiarimenti necessari od opportuni.

Il Responsabile, eventualmente avvalendosi anche del parere professionale di esperti esterni, è competente a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Modello.

Al Responsabile devono essere trasmessi, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di Polizia, dall’Autorità Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività giudiziaria o di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati o abusi rilevanti ai fini del Decreto nei quali risulti coinvolta o comunque connessa l’Associazione.

Il Responsabile di concerto con i referenti delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo dell’organismo stesso.

  1. Procedura per le segnalazioni al Responsabile

A seguito delle segnalazioni anche di natura ufficiosa relative agli abusi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2021 art.16, il Responsabile – dopo aver acquisito tutte le informazioni in merito e valutata la pericolosità dell’accaduto – trasmette il dossier al Referente CSI della Policy Nazionale che prende in carico la pratica e la istruisce secondo la procedura CSP-CSI pubblicata nella seguente pagina web:

https://www.centrosportivoitaliano.it/uploads/Prova%20procedura%20policy%20(1)%20(1).pdf

che costituisce parte effettiva ed integrante del presente Modello.

La procedura di segnalazione sarà svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela dell’Associazione e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Pertanto, l’interessato che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello o della Policy o del Codice di Condotta, deve comunicarla al Responsabile, tramite i mezzi sotto specificati, anche in forma anonima.

Gli indirizzi cui inoltrare le segnalazioni in forma RISERVATA sono i seguenti:

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello è conservata dal Responsabile sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L’accesso al database e alla documentazione cartacea è consentito – oltre che al Responsabile, anche successivamente alla cessazione della carica – esclusivamente all’Assemblea dei Soci, agli organi di amministrazione e di controllo dell’Associazione, previa loro richiesta.

  1. Sistema disciplinare

L’Associazione ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari per le eventuali accertate violazioni delle disposizioni del Modello. Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall’instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato.

La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l’eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedimentali e d’azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l’entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile, avvalendosi della procedura CSP-CSI riportata nella pagina web, qualora questa si concluda con la condanna del soggetto accusato : https://www.centrosportivoitaliano.it/uploads/Prova%20procedura%20policy%20(1)%20(1).pdf , sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

  1. dolo o colpa della condotta inosservante;
  2. rilevanza degli obblighi violati;
  3. livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
  4. responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
  5. professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all’eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

  1. Comportamenti sanzionabili

Fermi restando gli obblighi definiti dalle norme vigenti ed applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

  1. violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni al Responsabile, ostacolo all’attività del Responsabile, omissione di controlli, etc.);
  2. violazione di prescrizioni dei Codici di condotta;
  3. comportamenti diretti al compimento di uno o più reati di rilevanza per il decreto, idonei ad esporre l’Associazione alle relativa responsabilità societaria ai sensi del D.Lgs 231/2001;

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa delle persone coinvolte, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all’intenzionalità e gravità del comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui l’Associazione è esposta).

  1. Sanzioni

In caso di accertata violazione del Modello da parte dei destinatari, il Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile, può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo i suindicati criteri della proporzionalità:

  • RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO;
  • MULTA;
  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO CON CORRELATIVA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE E/O DEL COMPENSO;
  • TRASFERIMENTO AD ALTRE MANSIONI;
  • RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (laddove l’abuso commesso costituisca causa di risoluzione del rapporto);
  • PROPOSTA DI RADIAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI;
  • LICENZIAMENTO CON O SENZA PREAVVISO (nelle ipotesi in cui l’abuso accertato costituisca causa di licenziamento ai sensi di legge o del CCNL applicato).
  1. Ricorso in autotutela

Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui al precedente art. 9, è ammesso – senza limiti di tempo, il ricorso in via di autotutela da indirizzarsi, in forma scritta, esclusivamente a mezzo PEC, al Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione e per conoscenza anche al Presidente dell’Associazione il quale ne dà tempestiva conoscenza al Consiglio Direttivo. Il Responsabile – ricevuto il ricorso – ne trasmette altresì copia ai al Referente CSI della Policy Nazionale.

La suddetta richiesta di riesame dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:

  • dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
  • domicilio digitale PEC del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
  • estremi dell’atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
  • motivazioni in punta di diritto e di fatto che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;
  • richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
  • firma digitale dell’atto da parte del ricorrente (e del difensore se nominato)
  • procura alle liti (solo nel caso di nomina di un difensore)

Debbono essere allegati al ricorso, in formato digitale:

  • documenti di identità del ricorrente e del difensore (se nominato)
  • documenti che il ricorrente cita nell’atto a comprova delle proprie ragioni indicandoli come “allegati”.

Il Responsabile, sentito il parere del  Referente CSI della Policy Nazionale alla luce delle memorie e delle motivazioni addotte dal ricorrente decide, nel termine di 180 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporne, motivatamente, il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente e al suo difensore (ove nominato) a mezzo di PEC indirizzata ai domicili digitali eletti nel ricorso.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del “silenzio-assenso”

Nelle more del procedimento di riesame in autotutela, i provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura si intendono sospesi a tutti gli effetti, anche economici. L’atto sanzionatorio deve contenere – a pena di nullità, menzione del presente procedimento di autotutela e di tutte le modalità necessarie per un efficace esercizio del medesimo.

POLICY CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

  1. L’Associazione è affiliata alle Federazioni e al Centro Sportivo Italiano che affonda le proprie radici nella visione cristiana dell’uomo e della società, respingendo e condannando ogni fenomeno di razzismo e di discriminazione di qualsiasi genere.
  2. Tutti i dipendenti, le atlete e gli atleti, i tecnici, i dirigenti sportivi, i volontari e tutti i soggetti che instaurano con l’Associazione rapporti associativi sono tenuti ad accettare e rispettarne lo Statuto, i codici di condotta e i regolamenti vigenti, confermando il ripudio di ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.
  3. Qualsiasi eventuale condotta discriminatoria posta in essere da qualsiasi soggetto tesserato all’Associazione è passibile di sanzione.
  4. In occasione delle competizioni, a tutti i livelli, l’Associazione si impegna a fare scrupolosamente rispettare tutte le disposizioni di legge e sportive già esistenti in materia di lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.
  5. Tutte le iniziative dell’Associazione nei confronti dei giovani sono improntate alla diffusione dei valori dello sport, tra cui quelli del rispetto reciproco e della tolleranza.
  6. Eventuali e accertate condotte di matrice razzista tenute dai tesserati possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari, anche di giustizia associativa, riservandosi l’Associazione anche il rinvio alla giustizia ordinaria, con la quale si impegna a collaborare per prevenire e perseguire comportamenti razzisti.
  7. L’Associazione si impegna a promuovere:

– iniziative educative e promozionali contro il razzismo all’interno delle affiliate e a favore di tutte le figure di educatori sportivi;

– campagne di comunicazione contro il razzismo, anche in cooperazione con altri soggetti istituzionali, sportivi e dell’associazionismo.

CODICE DI CONDOTTA DELL’ASSOCIAZIONE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

La finalità del presente codice di condotta è di assicurare che lo sport promosso dall’Associazione rappresenti un’esperienza sicura in occasione degli allenamenti e delle competizioni.

Il Codice di condotta si applica a tutti gli eventi organizzati dall’Associazione, pur se non aperti al pubblico.

Costituiscono condotte rilevanti ai fini della valutazione di azioni disciplinari e/o del rinvio alla giustizia sportiva e associativa:

(i)         tutte le condotte contrarie ai valori dello sport;

(ii)         tutti gli atti contrari al pudore secondo la sensibilità collettiva;

(iii)        tutti gli atti e i comportamenti che costituiscano, a prescindere dalle modalità espressive, discriminazione su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa verso chicchessia;

(iv)        tutti gli atti e comportamenti che istighino alla violenza, anche in questo caso a prescindere dalle modalità espressive;

(v)         tutte le azioni volte a denigrare, offendere o contestare incivilmente persone, autorità e istituzioni pubbliche o private;

(vi)        violazione dello Statuto e dei regolamenti, nonché dei codici di condotta, di volta in volta vigenti, dell’Associazione.

L’elenco delle condotte oggetto del presente paragrafo non ha carattere esaustivo: saranno considerati violazione del Codice di condotta anche comportamenti o atti affini a quelli sopra elencati.

L’Associazione può rilevare i comportamenti significativi ai fini dell’accertamento delle violazioni attraverso:

–     le segnalazioni provenienti dai direttori di gara;

–     i post diffusi a mezzo dei social network o altri strumenti online;

–     la segnalazione attraverso mail o compilazione di moduli online da parte di propri/e tesserati/e;

–     altre fonti aperte, nel caso di fatti pubblicamente accertati.

In caso di segnalazione di comportamenti di discriminazione razziale, l’Associazione avvia i procedimenti sulla base del proprio Modello di prevenzione, fino alla valutazione di procedimenti presso gli organi di giustizia sportiva e associativa, i quali potranno adottare le sanzioni previste.

Le sanzioni possono essere applicate anche congiuntamente, quando non incompatibili. Nel caso siano commesse con una sola condotta più violazioni è applicata la sanzione più grave prevista per le stesse.

L’adozione di sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice di condotta prescinde da ogni ulteriore azione da parte degli organismi giurisdizionali, civili, penali e amministrativi nei confronti del/dei soggetto/i responsabile/i.

L’applicazione dei provvedimenti non pregiudica il diritto dell’Associazione di agire dinanzi alle sedi giudiziarie competenti nei confronti dell’/gli autore/i della violazione.

POLICY PER LA PROMOZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE

 

  1. Impegno per la Parità di Genere

L’Associazione si impegna a promuovere attivamente la parità di genere in tutti gli aspetti delle sue attività sportive e promozionali.

Per “pari opportunità” s’intende l’assenza di ostacoli alla partecipazione alle attività di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione ed alle convinzioni personali e politiche, all’origine etnica, alla disabilità, all’età e all’orientamento sessuale. Per “discriminazione” si intende qualsiasi atto, comportamento, disposizione, criterio, prassi o patto che, in riferimento alla sfera personale e sociale (genere, età, orientamento sessuale, origine etnica, caratteristiche somatiche, disabilità, religione, lingua, opinioni personali e politiche), produca un effetto pregiudizievole (discriminazione diretta) o una situazione di particolare svantaggio (discriminazione indiretta).

Per “molestia” si intende qualsiasi azione, omissione o comportamento, verbale e non, che rechi offesa alla persona, alla sua professionalità, alle sue capacità o alla sua integrità psico-fisica e che possa condizionare negativamente le relazioni associative o che degradi il clima all’interno dell’Associazione, ivi incluse le forme di violenza morale e psicologica esercitate all’interno degli spazi sociali.

Per “molestia sessuale” s’intende ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che arrechi offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un ambiente intimidatorio, ostile o umiliante nei suoi confronti. In particolare, rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti quali:

  • richieste esplicite od implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e offensive per chi ne è oggetto;
  • minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale;
  • contatti fisici fastidiosi o indesiderati;
  • apprezzamenti verbali offensivi sul corpo o sulla sessualità, oppure sull’abbigliamento;
  • gesti o ammiccamenti sconvenienti e/o provocatori a sfondo sessuale;
  • esposizioni nei luoghi sociali di materiale pornografico;
  • scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in quanto appartenente ad un determinato sesso o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità;
  • scambio di immagini e fotografie di tesserati/e all’Associazione che abbiano un contenuto allusivo o un rinvio alla sfera sessuale;

 

  1. Rispetto dei Diritti e delle Differenze

L’Associazione riconosce e rispetta i diritti di tutti gli individui, indipendentemente dal genere e si impegna a trattare le persone in modo equo e rispettoso.

  1. Accesso e Partecipazione Equa

L’Associazione garantisce l’accesso equo e la partecipazione inclusiva di uomini e donne a tutte le iniziative sportive, programmi educativi e opportunità di sviluppo.

  1. Promozione della Leadership Femminile

L’Associazione favorisce attivamente la partecipazione delle donne in ruoli di leadership e decisionali all’interno dell’organizzazione, incoraggiando la diversità e l’inclusione.

  1. Prevenzione della Discriminazione e della Violenza

L’Associazione adotta misure preventive per contrastare la discriminazione di genere, la violenza e la molestia sessuale, fornendo supporto e risorse a coloro che ne sono vittime.

  1. Formazione e Sensibilizzazione

L’Associazione offre formazione e sensibilizzazione sulle questioni di genere e promuove una cultura organizzativa che rifiuti ogni pratica discriminatoria.

 

  1. Trasparenza e Responsabilità

L’Associazione assicura trasparenza e responsabilità nella gestione delle questioni di genere, accogliendo segnalazioni di comportamenti discriminatori e affrontandoli tempestivamente.

 

  1. Collaborazione con Partner e Stakeholder

L’Associazione collabora con partner, istituzioni e stakeholder per promuovere la parità di genere e condividere le migliori pratiche nel settore sportivo.

  1. Monitoraggio e Valutazione

L’Associazione si impegna a monitorare costantemente l’attuazione delle politiche sulla parità di genere e a valutare regolarmente i progressi verso gli obiettivi di inclusione e diversità.

  1. Continuo Miglioramento

L’Associazione si impegna a migliorare continuamente le proprie politiche e pratiche sulla parità di genere, al fine di creare un ambiente sportivo sempre più equo, inclusivo e rispettoso.

 

 

 

 

 

 

 

CODICE DI CONDOTTA DELL’ASSOCIAZIONE CONTRO LE DIFFERENZE DI GENERE

 

  1. Principi Fondamentali
  2. Tutti i membri dell’Associazione si impegnano a promuovere la parità di genere, il rispetto reciproco e l’inclusione in tutte le attività sportive.
  3. Nessuna forma di discriminazione, molestia o comportamento sessista sarà tollerata sotto alcuna circostanza.

 

  1. Rispetto e Inclusione
  2. Tutti i partecipanti, indipendentemente dal genere, devono essere trattati con rispetto e dignità in ogni contesto sportivo.
  3. Gli allenatori, i dirigenti e tutti gli altri membri dell’Associazione devono impegnarsi attivamente a creare un ambiente inclusivo dove tutti si sentano benvenuti e valorizzati.

 

  1. Parità di Opportunità
  2. Ogni individuo ha il diritto di partecipare alle attività sportive senza essere discriminato sulla base del genere.
  3. L’organizzazione si impegna a fornire pari opportunità di formazione, sviluppo e partecipazione a tutti gli atleti e a tutte le atlete.
  1. Prevenzione della Discriminazione e della Violenza
  2. La discriminazione di genere, sia essa diretta o indiretta, non sarà tollerata e sarà affrontata in conformità alle norme di giustizia associativa e alle leggi vigenti, nonché al Modello di prevenzione dell’Associazione .
  3. L’Associazione si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza di genere o molestia sessuale, adottando politiche chiare e procedure di segnalazione efficaci.
  1. Sensibilizzazione e Educazione

L’Associazione si impegna a:

  1. promuovere la consapevolezza sui problemi legati alle differenze di genere e fornire formazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi;
  2. sostenere programmi educativi che incoraggino la partecipazione delle ragazze e delle donne nello sport e promuovano la leadership femminile nelle posizioni decisionali
  1. Responsabilità e Sanzioni
  2. Ogni membro dell’organizzazione è responsabile del rispetto e dell’applicazione di questo codice di condotta e del Modello di prevenzione dell’Associazione.
  3. Le violazioni saranno affrontate con opportuni provvedimenti disciplinari, che potrebbero includere l’allontanamento temporaneo o definitivo dall’organizzazione, sulla base dello statuto, dei regolamenti e delle norme di volta in volta vigenti.
  1. Revisione e Aggiornamento
  2. Questo codice di condotta sarà soggetto a periodiche revisioni per assicurare la sua efficacia e rilevanza continua.
  3. Le eventuali modifiche o aggiornamenti verranno comunicati a tutti i membri dell’organizzazione e implementati tempestivamente.

CHILD SAFEGUARDING POLICY (CSP)

 

Lo sport fa bene. E deve essere anche sicuro.

Per questa ragione l’Associazione ha voluto attivare un sistema di prevenzione e di promozione a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza: Child Safeguarding Policy – CSP.

Educare attraverso lo sport è la mission dell’Associazione.

Il progetto sportivo infatti, organizzato, serio e continuativo, è integrato e reso completo da quello educativo grazie alla collaborazione di tutti gli educatori sportivi della società.

Ed è proprio grazie al loro mandato educativo che le figure adulte di riferimento, nel progetto della società, sono chiamate ad un’attenzione seria e profonda verso i giovani atleti. Perché il loro ruolo non è semplicemente quello di crescere campioni sportivi ma, prima di tutto, quello di permettere ai più giovani una più ampia conoscenza di sé stessi, delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo imparando a valorizzarlo, permettendo loro anche di sperimentare socialità, rispetto, onestà, altruismo e tutti quei valori che appartengono al nostro essere uomini e donne.

L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

Considerando inscindibile il progetto educativo da quello sportivo l’Associazione, in un’ottica di salvaguardia, cura e protezione dei bambini, bambine e adolescenti, assume nei loro confronti i seguenti impegni:

Sensibilizzazione e formazione

L’Associazione s’impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari ed ogni persona rappresentante l’Associazione abbiano piena consapevolezza delle problematiche legate a qualunque forma di abuso e violenza nei confronti dei minori.

 

Prevenzione

L’Associazione s’impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e ogni persona rappresentante l’associazione si prodighi per creare un ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e i possibili abusi prevenuti.

 

Segnalazione

L’Associazione s’impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e ogni persona rappresentante l’associazione sappia individuare con estrema chiarezza quando diventa necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere in tale situazione.

Di conseguenza l’Associazione s’impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad una segnalazione di abuso.

 

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

DEFINIZIONI E AMBITO della CSP

La CSP investe tutti i settori di attività dell’Associazione.

Pertanto, si stabilisce che per

–           VOLONTARI,

–           DIRIGENTI,

–           TECNICI DELLE DIVERSE DISCIPLINE,

–           PERSONALE SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

–           ISCRITTO/A CHE OPERI, A QUALSIASI TITOLO, ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA ASSOCIATIVA,

costituiscono comportamenti rilevanti, da evitare e prevenire:

1) abuso psicologico;

2) abuso fisico;

3) molestie e abusi sessuali;

4) bullismo e comportamenti discriminatori;

5) omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”).

Per abuso psicologico si intende denigrare, umiliare, respingere, isolare, intimidire, aggredire verbalmente e qualsiasi altro comportamento teso a ledere l’autostima del/la tesserato/a.

Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che possa causare, in senso reale o potenziale, danni fisici e/o traumi volontari o, in ogni caso, danni alla salute. L’abuso può anche configurarsi nel costringere l’atleta a carichi di lavoro inadeguati all’età, al genere, e alla struttura e capacità fisica oppure anche la costrizione a doversi allenare anche da infortunato o comunque dolorante.

In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo forzato di alcool o sostanze dopanti di vario genere vietate dalle norme vigenti.

Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta fisica, psicologica o verbale, avente connotazione sessuale, non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o addirittura negato.

La molestia e l’abuso possono avere origine anche da altri elementi discriminatori quali: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico e capacità atletiche.

Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, tenuto personalmente oppure attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, che tende ad infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale di qualsiasi persona iscritta all’associazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo.

Per omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”) si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, nonostante la venuta a conoscenza di uno degli eventi sopracitati.

CRITERI DI ATTUAZIONE

Diffusione e sensibilizzazione

L’Associazione garantisce un’ampia diffusione della CSP, della relativa Procedura e del Codice di comportamento.

La sensibilizzazione coinvolgerà tutto il personale della ASD S.Ilario BasketVolley.

 

Selezione e assunzione di personale subordinato e parasubordinato

La selezione e l’assunzione del personale o di altri collaboratori deve riflettere l’impegno dell’Associazione nella tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che vengano adottati controlli e procedure atti ad escludere chiunque non sia ritenuto idoneo a lavorare con i minori.

L’Associazione prima di assegnare un incarico che preveda contatti diretti e persistenti con i minori, deve procedere alla preventiva acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale attestanti l’assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile. In caso di incarichi formalizzati prima dell’entrata in vigore della suindicata legislazione l’Associazione procederà comunque all’acquisizione dei suddetti certificati.

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l’Associazione a contatto con minori deve visionare e condividere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Formazione

Il personale dell’Associazione e i suoi rappresentanti, in relazione allo specifico ruolo all’interno dell’organizzazione, devono essere supportati nello sviluppare competenze, conoscenze ed esperienze rispetto alla gestione della tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

 

Inclusione della CSP nei sistemi e nei processi gestionali

La CSP anima ogni sistema e processo dell’’Associazione, già esistenti o attuati in futuro, che possano avere ricadute sulla tutela dei minori, così da creare un ambiente nel quale i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti siano costantemente rispettati.

 

Tecnologie di comunicazione ed informazione

Il consenso specifico che ogni tesserato deve esprimere per l’utilizzo di audio/video/immagini che lo riguardano indica che le finalità di tali strumenti sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. E’ vietato, in particolare, l’uso di audio/video/immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale  e il decoro degli interessati.

Valutazione e identificazione dei rischi

Tutte le attività̀ condotte dall’Associazione che coinvolgono bambini, bambine o adolescenti, devono essere preventivamente valutate per garantire che qualsiasi rischio per la tutela dei minori possa essere preventivamente identificato e vengano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

 

Glossario

ABUSO: qualunque atto che nuoccia fisicamente o psicologicamente a un bambino, una bambina o adolescente, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l’età adulta. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le principali categorie di abuso sono: violenza fisica, violenza emotiva, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.

ABUSO FISICO: effettivo o potenziale danno fisico e lesioni perpetrate da un’altra persona (sia adulta che minorenne) che mettono il bambino, la bambina o l’adolescente in condizioni di rischiare lesioni fisiche (non accidentali né causate da patologie organiche). È abuso fisico colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare e soffocare.

ABUSO NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI: si intende l’abuso fisico, sessuale o psicologico perpetrato ai danni di un o una minorenne da un adulto in posizione fiduciaria. Si verifica nel contesto di un’organizzazione nel settore pubblico o privato, in contesti residenziali (ad esempio, le comunità) o non residenziali (ad esempio, in una scuola, in un asilo nido o in un club sportivo). La persona abusante può lavorare direttamente con i bambini (essere, ad esempio, un allenatore, un insegnante) o in un ruolo ausiliario (ad esempio, un addetto alle pulizie). L’abuso può verificarsi fisicamente presso l’organizzazione, oppure gli autori possono ottenere l’accesso ai bambini attraverso l’organizzazione, ma l’abuso avviene altrove.

ABUSO PSICOLOGICO: forma di abuso che si concretizza attraverso frasi e comportamenti — messi in atto in modo continuato da chi, a vario titolo, si prende cura del/della minorenne — che hanno un’alta probabilità di arrecare danno alla salute e allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dello/a stesso/a. Include: isolamento forzato, critiche e rimproveri protratti, attribuzione di colpe, minacce verbali, intimidazioni, atteggiamenti discriminatori, rifiuto, esposizione alla violenza (violenza assistita) oppure a influenze criminali o immorali.

ABUSO SESSUALE: qualsiasi attività sessuale che coinvolga un bambino, una bambina o adolescente che, per ragioni di immaturità psicologica e/o affettiva o per condizioni di dipendenza dagli adulti (o in quanto ne subisce l’influenza), non è ritenuto/a in grado di compiere scelte consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività sessuali in cui viene coinvolto/a. Con il termine «attività sessuale» si fa riferimento sia ai rapporti sessuali veri e propri che a forme di contatto erotico e anche ad atti che non prevedono un contatto diretto, come l’esporre il/la minorenne alla vista di un atto sessuale.

ADESCAMENTO ONLINE: un percorso, anche definito child grooming (dall’inglese to groom, che significa «curare, prendersi cura»), nel quale adulti potenziali abusanti presenti online utilizzano varie tecniche di manipolazione psicologica per indurre bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e a instaurare una relazione intima e/o sessualizzata.

Adulti con tali intenzioni rivolte a bambini/e e adolescenti utilizzano i canali di comunicazione offerti dalle tecnologie digitali per entrare in contatto con loro e gradualmente conquistare la loro fiducia, fino ad arrivare in alcuni casi anche a incontri fisici.

AMBIENTE SICURO: un ambiente sicuro per i bambini e le bambine, sia fisico che online, è quello che garantisce strategie volte a proteggere i bambini da qualsiasi tipo di abuso o maltrattamento. Un’organizzazione sicura è capace di identificare e valutare i fattori di rischio presenti nell’ambiente fisico, digitale e interpersonale e di adottare misure per mitigare tali rischi.

Un ambiente sicuro per i bambini sarà quello che garantisce un processo di selezione attento e completo, politiche di tutela a misura di bambino, linee guida chiare e sistemi e procedure di gestione funzionanti, tra cui le strategie per garantire l’individuazione precoce, l’indagine interna sulle sospette violazioni/preoccupazioni e i processi di segnalazione tempestivi.

BAMBINO, BAMBINA E ADOLESCENTE: con questi termini ci si riferisce a tutti coloro che hanno meno di 18 anni.

BULLISMO E CYBERBULLISMO: si definiscono bullismo tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a volte un piccolo gruppo). Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente nel tempo, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che compie azioni o dice cose per avere potere su un’altra persona. Queste aggressioni spesso avvengono o iniziano negli ambienti di aggregazione dei ragazzi: da quello scolastico, a quello sportivo, a tutti gli altri ambienti in cui si ritrovano. Se si limitano alla quotidianità e alla vita offline dei ragazzi sono forme di bullismo. Se però queste prevaricazioni si estendono anche alla vita online, si parla di cyberbullismo. Si realizza attraverso l’invio di messaggi verbali, foto e/o video tramite smartphone, pc, tablet (su social network, app, chat) ed ha come effetto quello di insultare, offendere, minacciare, diffamare e/o ferire.

CAREGIVER: letteralmente, «donatore di cura». Si intende in questo caso ogni persona responsabile che si prende cura di un soggetto minorenne a lui/lei affidato.

CHILD SAFEGUARDING: è la responsabilità di un’organizzazione nel garantire che il suo staff, i suoi operatori, partner, volontari, consulenti e le sue attività e i programmi non arrechino danno ai bambini e alle bambine con cui entrano in contatto, ovvero che non espongano i bambini e le bambine al rischio di maltrattamenti e abusi.

CODICE DI COMPORTAMENTO/CONDOTTA: un insieme di standard sul comportamento a cui il personale di un’organizzazione è obbligato ad attenersi.

COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO: comportamento irrispettoso verso una

persona che può riguardare la sua identità di genere, l’orientamento sessuale, lo stato civile, l’appartenenza etnica (includendo il colore della pelle, la nazionalità, ecc.), la religione o le sue credenze, l’età o la disabilità. Può includere anche l’intimidazione o la sopraffazione.

CONTESTI ORGANIZZATIVI: il termine è usato in maniera ampia per includere istituzioni e organizzazioni del settore pubblico, volontario o privato che lavorano in contesti residenziali o non residenziali e dove gli adulti possono lavorare direttamente o indirettamente con bambini e bambine.

CRC: acronimo di Convention on the Rights of the Child, la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo». Nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente «Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».

FATTORI DI RISCHIO: eventi, situazioni o circostanze che possono minacciare lo sviluppo sano del bambino o della bambina.

FATTORI PROTETTIVI: il termine è usato per descrivere i fattori esterni all’individuo che proteggono da situazioni o eventi negativi, riducendo l’impatto di un fattore di rischio noto (ad esempio, una relazione di attaccamento positivo riduce l’impatto del divorzio dei genitori). Sono quei fattori che danno alle persone una copertura psicologica e contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino effetti psicologici negativi di fronte a difficoltà o sofferenze; sono associati con un benessere sociale ed emotivo a lungo termine.

MOLESTIE: la molestia è una condotta indesiderata, che ha lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Tale condotta può avvenire in una singola occasione o in più occasioni. Le molestie possono assumere la forma di condotta fisica, verbale o non verbale indesiderata.

MOLESTIE SESSUALI: molestie di natura sessuale (contatto fisico indesiderato, forme verbali o non verbali come gesti o manifestazioni indecenti).

NEGLIGENZA E TRATTAMENTO NEGLIGENTE: inadeguatezza o insufficienza di cure rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici e educativi propri della fase evolutiva del bambino, della bambina e dell’adolescente, da parte di coloro che ne sono i legali responsabili.

SISTEMI DI TUTELA: è un sistema che ha l’obiettivo di prevenire e proteggere i minori da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento da parte di adulti in posizione fiduciaria, così come essere vigili nell’identificare e rispondere ad eventuali sospetti di abuso o maltrattamento dei beneficiari da parte di persone esterne all’organizzazione. Il sistema si basa su quattro pilastri fondamentali, ognuno imprescindibile per garantirne l’efficacia in sinergia reciproca, e prevede azioni organizzate e coerenti di: a) sensibilizzazione, b) prevenzione (incluso un codice di condotta), c) segnalazione (anche in forme child-friendly) e d) risposta a qualsiasi forma di maltrattamento o abuso a carico dei minori coinvolti nei propri servizi o in azioni dirette.

SFRUTTAMENTO SESSUALE: forma di abuso sessuale che prevede il coinvolgimento di bambini, bambine o adolescenti in qualsiasi tipo di attività sessuale in cambio di denaro, regali, cibo, ospitalità o altre utilità per il/la minorenne o la sua famiglia. È una forma di abuso sessuale che può essere erroneamente interpretata come consensuale sia da bambine, bambini e adolescenti che da adulti.

TRASCURATEZZA FISICA O AFFETTIVA: si intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell’allevamento, che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

TUTELA DEI BAMBINI: è l’insieme delle azioni di sensibilizzazione e prevenzione intraprese per promuovere il benessere di tutti i bambini e proteggerli da abusi. La protezione dei bambini è parte delle attività di tutela e si riferisce ad attività intraprese per proteggere i bambini e le bambine che soffrono o rischiano di subire danni significativi in situazioni specifiche.

CODICE DI CONDOTTA DELL’ASSOCIAZIONE IN AMBITO CSP

Chiunque sia tesserato aa’Associazione è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento delle attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle linee guida di seguito indicate e che rappresentano un riferimento per una promozione attiva di buone condotte e pratiche.

  • usare un linguaggio positivo e motivante valorizzando i risultati, anche parziali, raggiunti dai minori;
  • favorire un clima accogliente dell’unicità di ciascun minore, cosicché possa sentirsi parte essenziale della società sportiva;
  • comunicare con i minori valorizzando le loro capacità e le loro competenze; discutere insieme dei loro diritti, di cosa è accettabile, di cosa non lo è e di cosa possono fare nel caso in cui dovesse emergere un qualsiasi problema;
  • rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le atlete e di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione;
  • spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
  • aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori
  • rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti e di tutte le atlete al di sopra ogni altra cosa;
  • combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
  • non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con atleti/e di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi, mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
  • stringere un’alleanza educativa con i genitori al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
  • rispettare la privacy dei minori;
  • riservare ad ogni tesserato/a adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
  • prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, in particolare a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;
  • durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte che possano generare qualsiasi forma di abuso, discriminazione, esclusione, ecc.;
  • organizzare il lavoro, le partite, il luogo di allenamento e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
  • programmare allenamenti adeguati allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;
  • essere ragionevoli nelle richieste di tempo, promuovendo impegno ed entusiasmo, ricordando che i destinatari degli insegnamenti sono bambini/e, ragazzi/e che hanno anche altri interessi e impegni:
  • definire programmazione e durata degli impegni tenendo conto delle età di ciascun atleta;
  • evitare per quanto possibile i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per l’insegnamento di una tecnica, operando preferibilmente in presenza di testimoni. Comunque, il contatto fisico non deve essere invasivo e/o molesto;
  • non utilizzare ed essere severi verso chi usa sostanze proibite;
  • presso le strutture in gestione o in uso dell’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;
  • durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza e/o in caso si situazioni di emergenza ove sia necessario il soccorso;
  • garantire sempre l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;
  • ai responsabili designati dall’Associazione è consentita la vigilanza degli spogliatoi al termine delle partite o degli allenamenti, affinché sia lasciato in ordine e pulito. È altresì possibile la vigilanza su atleti/e affinché non assumano atteggiamenti inopportuno all’interno dello spogliatoio o danneggino lo stesso. In ogni caso, eventuali azioni di vigilanza dovranno avvenire secondo procedure rispettose della privacy, delle esigenze e delle specificità di ogni atleta.
  • in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare cautele ancora maggiori e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello;
  • durante le trasferte, gli accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa;

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio è che tutti gli interessati devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.